ASD TUSCIA BIKERS MTB
Lo Statuto

Lo Statuto

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE TUSCIA BIKERS MTB

Art.1					
Denominazione,sede e durata	

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E PROMOZIONE SOCIALE TUSCIA BIKERS MTB, in sigla A.S.D. E DI P.S.TUSCIA BIKERS MTB.
L’Associazione ha sede in Viterbo(VT),via Vincenzo Cardarelli nr 32; l’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero, eventuali variazioni della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comportano modifica del presente Statuto.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2
Oggetto e scopi		

L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero,apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro.

L’Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.
L’associazione si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi che regolano l’Associazionismo e il conseguente ordinamento che regola le Associazioni di promozione sociale con particolare riferimento alle disposizioni legislative nazionali ivi compresi benefici ex L.3981991.
L’Associazione si propone quale scopo principale:

• La promozione,la diffusione, la tutela e lo sviluppo del ciclismo e in particolare della mountain bike e delle attività strettamente legate alla vita all’aria aperta, al recupero e alla conoscenza delle tradizioni enogastronomiche legate al territorio, alla cultura più in generale e alla visita dei siti archeologici e delle discipline sportive collegate, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;
• L’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’awio, nonché l’organizzazione di corsi di istruzior.e tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza del ciclismo e della mountain bike e dello sport in genere, creando, altresl,in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione;
• L’agevolazione dell’accesso alle attività sportive promosse ai giovani disabili;
• La promozione della formazione professionale dei quadri tecnici delle discipline promosse dall’Associazione con dirette iniziative atte ad affiancare ed integrare ogni attività Statale o Regionale o della Comunità Europea, che persegua lo stesso scopo;
• Il coinvolgimento nelle proprie attività di promozione di Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche,
CONI,distretti scolastici;
• L’esercizio di ogni altra attività connessa alle discipline svolte dall’Associazione quali l’attività del tempo libero all’aperto,la tutela dell’ambiente, dei siti archeologici,l’accoglienza e lo sviluppo per il turismo e l’agriturismo e la conoscenza dell’enogastronomia e dei prodotti tipici del territorio;
• Lo sviluppo e la realizzazione di progetti indirizzati all’organizzazione di attività culturali e di promozione sociale compresa l’attività didattica.


Per attuare, inoltre le finalità istituzionali, l’Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo, della attività legate in particolare alla mountain bike e delle discipline sportive ad esse collegate.
L’Associazione potrà affiliarsi a Federazioni Sportive o Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI impegnandosi a far rispettare ai propri soci e collaboratori lo Statuto e regolamento degli stessi.
L’Associazione si impegna, inoltre, a rispettare e a far rispettare le norme e la disciplina prevista dal CONI.
L’Associazione intende altresì a provvedere all’assistenza continua dei propri soci, sia attraverso l’impiego di Istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento e altri beni e attrezzature per l’esercizio della disciplina sportiva.
A fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.
L’Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.
Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l’Associazione potrà istituire, al proprio interno, sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento.
I responsabili delle suddette sezioni si impegnano, comunque, fin d’ora a rispettare e far rispettare le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti impartiti dalle Federazioni o Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui intenderà affiliarsi. L’Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:
a) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere e l’attività sportiva dilettantistica nello specifico;
b) disporre dei centri di servizio per i soci e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell’Associazione e all’acquisto dei beni e servizi per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica;
c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina prevista dall’Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all’estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell’attività sportiva dilettantistica;
e) gestire centri di ritrovo per i soci, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
f) pubblicare riviste, dvd e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
g) aprire un sito Internet.


L’Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Art.3
Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
Quote associative;
Quote associative suppletive e aggiuntive dei soci; Donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
Erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati; Entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
Entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
Entrate te derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
Entrate derivanti dall’organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo dilettantistico;
Rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione;
Locazione o affitto di beni mobili e immobili;
Ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale
durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie,
l’Associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art.4
Soci

Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:
Di voler partecipare alla vita associativa;
Di accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Associazione e le norme regolamentari interne circa l’utilizzo delle attrezzature e dei beni dell’Associazione;
Di rispettare le norme stabilite dalle Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui intenderà affiliarsi;
Di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI;
Di non aver riportato condanne penali per delitti dolosi;
Di non aver riportato provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.
Fra gli aderenti a l’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti i soci. E’ esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione . Ogni socio ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti a l’Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati a l’Associazione per la durata di un anno sociale coincidente con l’anno solare.
La quota associativa à stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:
a) Per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) Per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro il mese di gennaio;
c) Per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
a. inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
b. inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
c. inadempienza allo statuto ed ai regolamenti stabiliti dalle Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui intenderà affiliarsi; inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
d. azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione; condotta contraria alle attività dell’Associazione;
e. quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera, e-mail comunicazione scritta consegnata a mano; contro tale delibera è ammesso ricorso all’assemblea e la decisione è inappellabile. I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 5
Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno diritto :
a) di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, delle modifiche dello
Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
b) di essere eletto quale componente del Consiglio Direttivo;
c) di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
d) di partecipare alle novità promosse dall’Associazione;
e) di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione dei soci;
f ) di frequentare i locali dell’Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall’apposito regolamento interno.
Gli associati sono obbligati:
a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) ad osservare le norme stabilite dalle Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui intenderà affiliarsi;
c) ad osservare le norme e le direttive del CONI;
d) a pagare la quota associativa;
e) a svolgere le attività preventivamente concordate;
f) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
g) a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
h) a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 6
Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione del socio. Il socio che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’Associazione ha obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di socio.

Art. 7
Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:
a) L’assemblea degli associati;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) L’Organo di Controllo, qualora istituito.

Art. 8
Assemblea dei soci

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti maggiorenni che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.
La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente, proposto dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci (se nominato), sulla nomina del Presidente del Collegio dei Sindaci (se nominato), sulla nomina del Revisore contabile (se nominato) e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto o via e-mail a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno dettagliato.
Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e deliberano con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione le assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e deliberano a maggioranza dei presenti. L’assemblea dei soci ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno dei soci; in tal caso l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla richiesta. In particolare l’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e o integrazioni dello Statuto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, tuttavia ciascun socio non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.
La convocazione dell’assemblea ordinaria o straordinaria può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo o di un decimo dei soci; in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo


L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre fino ad un massimo di undici, nominati dall’Assemblea esclusivamente fra soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi provvedimenti disciplinari da parte di Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui intenderà affiliarsi.
E’ fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce a convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri o un componente dell’organo di controllo.
Le riunioni avvengono nella sede o altrove.
L’avviso di convocazione deve essere inviato, mediante comunicazione scritta, e-mail o altro strumento idoneo, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro dell’organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa.
La convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera, validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell’organo di controllo (se nominato).
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza, dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni trascritti nell’apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all’assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.
Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l’ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l’ammontare delle quote suppletive e o aggiuntive.
Nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più delegati,nominati all’interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Art. 10
Presidente

Il Presidente è eletto, a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni o in corrispondenza dell’anno olimpico. Il Presidente nomina il Vicepresidente all’interno del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.
Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all’assemblea degli associati il bilancio consuntivo; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
Il presidente del consiglio dell’Associazione può convocare alle riunioni del Consiglio anche persone esterne all’Associazione in qualità di Consulente. Tali persone non hanno diritto di voto in fase di votazione della delibera del Consiglio.

Art. 11
Organo di controllo

Qualora l’assemblea dei soci lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell’associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l’organo di
controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell’associazione medesima.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, e i suoi membri sono nominati dall’assemblea dei soci e possono essere rieletti; l’assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente.
Il revisore contabile dura in carica per quattro esercizi sociali, coincidenti con il quadriennio olimpico, è nominato dall’assemblea dei soci e può essere rieletto.
I Sindaci, ovvero il Revisore contabile, devono essere nominati tra gli iscritti all’Albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
All’organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L’organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell’assemblea dei soci.
L’organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell’apposito Libro.

Art. 12
Elezioni delle cariche - Lista dei candidati- Preferenza

Alle elezioni del Consiglio Direttivo possono partecipare tutti gli iscritti con almeno 3 mesi di permanenza all’Associazione Sportiva.
Il Presidente dell’ Associazione Sportiva, 20 (venti) giorni prima delle elezioni, comunicherà agli iscritti i nomi dei candidati e il numero dei componenti di cui sarà composto il Consiglio del Direttivo.
Alle elezioni del Consiglio del Direttivo, ogni elettore può avere una sola delega, e può dare un numero di preferenze pari ai componenti del Consiglio del Direttivo da eleggere.

Art.13
Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell’Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ciascun anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero nel maggior termine di centoottanta giorni in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all’assemblea per l’approvazione il rendiconto economico – finanziario. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.

Art.14
Divieto di distribuzione di utili

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.15
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art.16
Trasformazione

L’assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare sulla trasformazione dell’Associazione in società di capitali, anche per gli effetti di cui alla legge 1821983 n. SO.

Art.17
Modifiche allo Statuto

La revisione o la modifica dello statuto è deliberata dall’assemblea dei soci in seduta straordinaria; le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole dei 23 (due terzi) dei soci.

Art.18
Scioglimento dell'Associazione

L’assemblea straordinaria delibera:
a) sullo scioglimento dell’Associazione;
b) sulla nomina del liquidatore;
c) sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione.
L’assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 23 dei soci, con l’esclusione delle deleghe.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive dilettantistiche, ad Enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo di finalità analoghe all’attività sportiva dilettantistica del ciclismo ed in particolare della mountain bike, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dal CONI.

Art. 19
Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, nominato dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Viterbo.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata ed in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Viterbo.
Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale .

Art.20
Norme dirinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di Associazioni e persone giuridiche private.